1. Il Comitato esecutivo per i servizi di informazione per la sicurezza (CESIS), istituito alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri e l'autorità delegata nell'esercizio delle competenze ad essi attribuite dalla presente legge, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa, nell'analisi e nelle attività operative del SISMI e del SISDE. Il CESIS svolge in particolare i seguenti compiti:
a) coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza nonché i rapporti tra i Servizi italiani e quelli di altri Stati; è informato delle operazioni di rispettiva competenza del SISMI e del SISDE ed acquisisce le informazioni costantemente trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata; è preventivamente informato di ogni collegamento operativo con servizi esteri;
b) garantisce, attraverso la Segreteria generale, di cui ai commi 5 e 6, la direzione unitaria delle operazioni condotte in collaborazione tra SISMI e SISDE, di cui il segretario generale risponde direttamente
c) raccoglie le informazioni e i rapporti provenienti dai Servizi italiani e da quelli esteri collegati, dalle Forze di polizia, da altre amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ricerca e raccoglie direttamente tutte le informazioni sensibili che derivano da fonti aperte; assicura, anche attraverso strumenti informatici, la selezione degli elementi di informazione utili rispetto agli obiettivi da perseguire; elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni;
d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi da sottoporre al CIIS nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CIIS;
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra i Servizi, le Forze di polizia e il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS-Difesa), fermo restando che quest'ultimo assolve compiti di carattere tecnico-militare e di polizia militare nell'ambito delle Forze armate, ai sensi della legge 18 febbraio 1997, n. 25; comunica le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata;
f) trasmette, su disposizione adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIIS, informazioni ed analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;
g) cura e adegua il sistema statistico ed informatico dei Servizi, definisce le regole di funzionamento tecnico-informatico degli archivi dei Servizi e ne assicura la compatibilità con le analoghe strutture delle Forze di polizia o con altre di
h) elabora, d'intesa con il SISMI e il SISDE, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali o comunque strumentali all'attività degli organismi di informazione per la sicurezza, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri;
i) esercita il controllo di legittimità ed efficienza su tutti gli uffici del sistema di informazione per la sicurezza, verificando la rispondenza delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'autorità delegata, con particolare riferimento all'impiego di risorse e personale e alla gestione dei fondi riservati;
l) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa della segretezza;
m) cura la tenuta e la gestione dell'archivio storico e dell'archivio centrale; vigila sulla tenuta e sulla sicurezza degli altri archivi, facenti capo al SISMI e al SISDE, nel rispetto delle competenze e fatte comunque salve le responsabilità di gestione dei rispettivi direttori;
n) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza, i rapporti con la stampa e la comunicazione istituzionale.
2. Le riunioni del CESIS sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'autorità delegata.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina la composizione del CESIS, del quale devono essere chiamati a far parte i direttori del SISMI e del SISDE; alle riunioni possono di volta in volta partecipare altre autorità o esperti che collaborino con il Governo, in base a